Art. 1
L'associazione è denominata "Abitanti della Contrada Martignago nel Comune di Ome" viene costituita per mantenere vivi lo spirito e le tradizioni che vedono nella Chiesa di Sant’Antonio di Padova il cuore della Contrada stessa.
Nel ricordo del generoso benefattore Don Pietro Battola che contribuì nel 1670 ad edificare e custodire il piccolo luogo di culto, che lasciò aiuti ed istituzioni che segnarono positivamente la storia della Contrada di Martignago e dell’intero paese di Ome, l’associazione si impegna a continuare la Sua opera favorendo relazioni comunitarie con finalità religiose, caritatevoli e culturali.
Art. 2
L'associazione ha sede in Ome (BS) presso la Chiesa stessa situata nella Contrada di Martignago.
Art. 3
Hanno diritto ad aderire all'associazione tutti i maggiorenni che ne facciano richiesta e che siano residenti o domiciliari nella Contrada Martignago del Comune di Ome, attualmente costituita dalle seguenti vie:
via Martignago, via San Michele, via Pietro Battola, , via Marconi e vicolo Nas.
Sarà altresì socio il Parroco di Ome.
Per aderire all'associazione è necessario inviare domanda al consiglio, il quale, nella prima riunione successiva al ricevimento della domanda, verificata l'esistenza dei requisiti di cui sopra in capo al richiedente, delibera l’ammissione.
La perdita dei requisiti di cui sopra determina la decadenza dalla qualità di socio.
Art. 4
Possono altresì essere associate tutte quelle persone che, condividendo gli intenti, gli ideali e le finalità dell’associazione, ne abbiano fatto domanda, accettata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Art. 5
L'associazione ha lo scopo di compiere tutte le attività idonee a conservare e valorizzare la Chiesa di Sant’Antonio e l'ufficio ecclesiastico ad essa connesso, organizzando, nei limiti per cui è consentito, le attività del culto cattolico e quelle ad esso collegate oltre ad attività culturali.
L’associazione intende inoltre trasmettere alle future generazioni i valori religiosi cattolici richiamati dai beni culturali ed artistici che amministra e che le sono affidati dal Parroco.
Art. 6
Per conseguire i propri scopi l'associazione si avvale dei proventi in denaro derivanti da:
- le elemosine raccolte durante le funzioni religiose, se concesse dal Parroco;
- i contributi dei soci.
Art. 7
Sono organi dell'associazione:
l'assemblea generale degli associati;
il consiglio direttivo;
- il presidente, il vice presidente, il segretario ed il tesoriere.
Tutte le cariche sono gratuite e nessun compenso potrà essere percepito ad alcun titolo per l'opera prestata.
Art. 8
L'assemblea generale è costituita da tutti gli iscritti all'associazione ai sensi dell'art. 3 del presente statuto ed è presieduta dal presidente o in mancanza dal vicepresidente, in mancanza di entrambi l'assemblea sarà presieduta dal consigliere più anziano di età.
Art. 9
I compiti devoluti all'assemblea sono:
- eleggere i componenti del consiglio direttivo;
- approvare il bilancio annuale;
- deliberare le modifiche al presente statuto;
- deliberare lo scioglimento dell'associazione;
approvare le delibere del consiglio direttivo per operazioni del valore superiore a cinquemila euro (5000,00 €);
deliberare su quant'altro, per legge o per il presente statuto, non sia demandato alla competenza di altri organi.
Art. 10
L'assemblea dovrà riunirsi almeno una volta all'anno per approvare il bilancio. L'assemblea inoltre si riunirà ogniqualvolta lo ritenga opportuno il presidente o ne faccia richiesta almeno un decimo degli associati.
Per ogni riunione dell'assemblea verrà redatto dal segretario un verbale, che sarà sottoscritto dal presidente e dal segretario stesso.
Art. 11
Le deliberazioni dell'assemblea, fatto salvo quanto previsto dall'art. 20 del presente statuto, vengono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Ogni associato ha diritto ad un voto, delegabile ad un altro socio. Ogni socio non potrà avere più di una delega contemporaneamente.
Art. 12
La convocazione dell'assemblea è fatta mediante affissione dell'avviso nella bacheca antistante la Chiesa di Sant’Antonio, almeno dieci giorni prima della data dell'assemblea di prima convocazione. L'avviso deve contenere l'ordine del giorno e l'indicazione di giorno, ora e luogo dell'adunanza sia di prima che di seconda convocazione, quest'ultima potrà tenersi anche solo un'ora dopo la prima convocazione.
Art. 13
Il consiglio direttivo è costituito da tredici consiglieri, eletti dall'assemblea, che durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
Le riunioni del consiglio si terranno almeno tre volte all'anno, tre assenze ingiustificate comporteranno l'esclusione dal consiglio, il consigliere uscente sarà sostituito da una persona cooptata dagli altri consiglieri a maggioranza, che decadrà allo scadere dell'intero consiglio; lo stesso avverrà in caso di dimissioni volontarie di un consigliere. Le dimissioni volontarie, dovranno essere presentate con un anticipo di tre mesi. Quanto disposto dal presente comma si applica anche al presidente, al vicepresidente, al segretario ed al tesoriere.
Alle riunioni del consiglio partecipano anche il segretario ed il tesoriere, ma se questi non sono anche consiglieri, non hanno diritto di voto nelle deliberazioni del consiglio.
Per ogni riunione del consiglio verrà redatto dal segretario un verbale, che sarà sottoscritto dal presidente e dal segretario.
Art. 14
Compiti del consiglio direttivo sono:
- ammissione dei nuovi soci;
- elezione del presidente e del vicepresidente, eletti tra i componenti del consiglio direttivo;
- elezione del segretario e del tesoriere, che possono essere, eletti tra i componenti del consiglio direttivo o anche al di fuori di esso;
- programmazione e gestione delle attività previste dall'art.4;
- ordinaria e straordinaria amministrazione del patrimonio dell'associazione, nel rispetto delle finalità dell'associazione e delle norme del presente statuto; le delibere relative ad atti eccedenti il valore di cinquemila euro (5000,00 €) dovranno essere approvate dall'assemblea.
Art. 15
Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente, in sua assenza dal vicepresidente ed in assenza di entrambi dal consigliere più anziano di età; il consiglio è convocato dal presidente ogni volta che questi lo ritenga necessario oppure su richiesta di un terzo dei componenti del consiglio stesso.
Per le deliberazioni del consiglio è richiesta la presenza della metà più uno dei consiglieri in carica, le decisioni sono prese a maggioranza semplice ed in caso di parità prevarrà il voto del presidente.
Art. 16
Il presidente:
- ha la rappresentanza legale dell'associazione;
- convoca e presiede il consiglio direttivo;
- deve convocare l'assemblea almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio, in caso di urgenza potrà esercitare le funzioni del consiglio, salvo ratifica di questi alla prima riunione del consiglio.
Tali facoltà spettano al vicepresidente in caso di impedimento o assenza del presidente.
Presidente e vicepresidente durano in carica cinque anni e sono rieleggibili nei limiti di cui all'art. 13 del presente statuto.
Art. 17
Il segretario:
- redige i verbali delle riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea;
- dirama le convocazioni dell'assemblea.
Dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.
Art. 18
Il tesoriere:
- tiene la contabilità e la cassa dell'associazione;
- redige annualmente il bilancio dell'associazione, che dovrà essere sottoposto all'assemblea per l'approvazione, entro il 30 marzo dell'anno successivo, in uno con il bilancio preventivo per l’anno in corso.
Dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.
Art. 19
Gli esercizi associativi durano dal primo gennaio al trentun dicembre di ogni anno.
Art. 20
Le modifiche al presente vengono deliberate con la presenza di almeno tre quarti dei soci e col voto favorevole della maggioranza di essi. Lo scioglimento dell'associazione viene deliberato dall'assemblea col voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
In caso di scioglimento, l'assemblea delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio per fini di pubblica utilità della frazione Martignago del Comune di Ome: gli stessi beni di proprietà dell’associazione dovranno essere impiegati per risolvere veri bisogni della Contrada.
Art. 21
Per tutto quanto non disposto dal presente statuto, l'associazione sarà regolata dalle vigenti norme del Codice Civile.
Il Segretario Il Presidente |